Dal 6 aprile 2018 il coniuge che a seguito di separazione è obbligato a versare all'ex (moglie o marito che sia) o ai figli un assegno a qualsiasi titolo, a seguito di un provvedimento provvisorio o definitivo, rischierà una condanna penale se non pagherà in maniera puntuale.
La norma si applicherà anche nei confronti di chi omette di pagare le spese straordinarie occorrenti per i figli (medico specialistiche, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive etc...).
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha introdotto nel nostro codice penale l'articolo 570 bis, che prevede "la reclusione sino ad un anno o la multa fino a 1032 euro per l'ex coniuge che si sottrae all'obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio on favore dell'altro coniuge o dei figli".
Il testo completo dell'art. 570 bis del codice penale intitolato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" dispone che "le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".
COSA SUCCEDEVA PRIMA DEL 6 APRILE 2018
Prima del 6 aprile 2018, per situazioni di mancato pagamento di un assegno di mantenimento si applicava l'art. 570 c.p. che non faceva espresso riferimento alle situazioni in cui i coniugi si erano separati o avevano divorziato o avevano ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio.
Ciò significava diverse cose:
1) che l'obbligo generico di mantenimento riguardava la fase precedente alla separazione, al divorzio o alla dichiarazione di nullità del matrimonio e pertanto i giudicanti dovevano interpretare più che applicare tale norma, con tutti i dubbi e le incertezze sull’ applicazione della norma nei casi di separazione, divorzio o nullità del matrimonio;
2) un'altra condizione necessaria per la consumazione del reato secondo la vecchia normativa applicabile era l'accertata condizione di difficoltà economica del coniuge e dei figli. Pertanto, se l’altro coniuge ed i figli vivevano in condizioni economiche sufficienti al proprio sostentamento non si configurava il reato. Ad esempio una diminuizione unilaterale ed arbitraria dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato alla dazione dell'assegno poteva non configurare reato se coniuge e figli non versavano in uno stato di bisogno che andava comunque dimostrato in giudizio;
3) spesso il mancato pagamento delle sole spese straordinarie non constituiva motivo di condanna penale;
COSA SUCCEDERA' DAL 6 APRILE 2018
Dal 6 aprile 2018, come detto, si applicherà il nuovo articolo 570-bis c.p..
1) Il coniuge obbligato a versare all'ex (moglie o marito che sia) o ai figli un assegno a qualsiasi titolo, a seguito di un provvedimento provvisorio o definitivo (a seguito di procedimento di separazione o divorzio), rischierà una condanna penale se non pagherà in maniera puntuale;
2) la condizione necessaria dello stato di bisogno del coniuge e/o dei figli viene meno, e quindi anche se questi ultimi non versano in tale condizione, la condanna verrà inflitta lo stesso;
3) la norma si applicherà anche in caso di omesso pagamento del mantenimento per i figli maggiorenni;
4) la norma si applicherà anche nei confronti di chi omette di pagare le spese straordinarie occorrenti per i figli (medico specialistiche, scolastiche, ludiche, ricreative e sportive etc...) anche se, nonostante il chiaro tenore della norma, vi sono dubbi interpretativi in tal senso da parte di alcuni esperti di diritto.
Infine – il che è paradossale – potrebbe accadere che chi non versa l’assegno provvisoriamente stabilito con il provvedimento presidenziale (in caso di separazioni giudiziali) venga processato in sede penale nonostante magari, nel corso del giudizio civilistico, detto assegno venga rivisto o addirittura revocato con la sentenza che definisce il giudizio di separazione.
QUANDO SI EVITERA' LA CONDANNA PENALE
In caso di disoccupazione e malattia del coniuge obbligato a pagare un assegno, il reato non sussisterà ma bisognerà provarlo.
Per non essere condannati, infatti, dovrà sussistere una incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità oggettiva di far fronte agli adempimenti sanciti dal provvedimento giudiziale, a seguito di separazione o divorzio, che dovrà essere assoluta, persistente, ed incolpevole.
Se al contrario, laddove si accerti che nel periodo in cui si era verificato l’inadempimento l’obbligato avesse percepito somme, seppur modeste, il giudice applicherà le sanzioni penali previste dall'art. 570-bis c.p..
UN IMPERDONABILE PARADOSSO
Dal tenore letterale della nuova norma sembrerebbero tagliati fuori i soggetti che hanno avuto figli nati fuori dal matrimonio (per essi si applicherebbe in caso di mancato pagamento dell'assegno l'art. 570 c.p., con tutte le minori garanzie già indicate), nonchè i conviventi more uxorio (le coppie di fatto sia eterosessuali che omosessuali) che non hanno stipulato contratti di convivenza e ciò in quanto la norma fa riferimento solo al “coniuge”.
Si spera in una rapida modifica da parte del legislatore o in una applicazione estensiva della norma da parte di tutta quanti i giudicanti.
QUALI PENE SONO PREVISTE?
Le pene previste dall’art. 570 bis c.p. sono identiche a quelle dell’art. 570 c.p.: condanna alla reclusione fino ad un anno con la multa da euro 103,00 ad euro 1.032,00.
SI VA DAVVERO IN GALERA?
No, ma solo nei casi in cui si può beneficiare della sospensione condizionale della pena (ossia in caso di prima condanna, o seconda condanna che, cumulata alla prima non comporti il superamento di anni due di reclusione).
QUANDO SI PUO' BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA?
Si può beneficiare della sospensione condizionale della pena quando la condanna non supera i due anni di reclusione (l'art. 570-bis prevede la condanna alla reclusione sino ad un anno, ergo in caso di soggetto incensurato che viene condannato la pena verrà sospesa e non si andrà in galera). In questi casi viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti e quindi nel caso dell'art. 570-bis) o per due anni (in caso di contravvenzioni).
Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.
La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).
Viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 C.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati, ergo la sua applicazione non è così scontata.
E SE SI VIENE CONDANNATI UNA SECONDA VOLTA?
Attenzione ai recidivi. Chi dovesse commettere in momenti diversi lo stesso reato rischierebbe di andare in galera, non potendo beneficiare in eterno della sospensione condizionale della pena che, come detto non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).
Avv. Luciano Fiore
Studio Legale FDF & Partners
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